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La responsabilità contabile


Riguarda gli agenti contabili ed è disciplinata in virtù del rinvio contenuto nell’art. 21 del testo unico n. 3/1957 dalle norme vigenti in materia contabilità pubblica. Per l’art. 78 del R.D. 23/5/1934, n. 827 sono considerati agenti contabili gli incaricati (a qualsiasi titolo anche senza autorizzazione) della riscossione e versamento delle entrate dello Stato ovvero coloro che hanno il maneggio di pubblico denaro, nonché quelli che hanno in consegna oggetti e beni di proprietà dello Stato.

Gli Agenti contabili a seconda che sia forniti di legale autorizzazione a compiere le operazioni suddette di distinguano in contabili di diritto e contabili di fatto. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, di diventa agenti contabili in conseguenza di un evento obiettivo, cioè il maneggio di denaro della pubblica amministrazione, anche senza legale autorizzazione.

La responsabilità degli agenti contabili di concreta nel dovere di rendere il conto giudiziale , alla fine di ogni esercizio finanziario, alla Corte dei Conti e sussiste anche per la semplice irregolarità della gestione, indipendentemente dal danno reale o effettivo. Il contabile per essere sollevato dalla responsabilità deve, mediante il rendiconto, poter dimostrare, se contabile di diritto, che la gestione è avvenuta regolarmente o che, malgrado l’irregolarità della gestione (se contabile o di fatto), nessun danno è derivato dall’amministrazione.

La responsabilità contabile pur avendo in comune gli stessi elementi costitutivi della responsabilità amministrativa è disciplinata dalla legge in maniera più rigorosa. Mentre, come abbiamo visto, nella responsabilità amministrativa l’onere di fornire la prova della colpa dell’impiegato o del funzionario, per i danni arrecati allo Stato, spetta al procuratore della Corte dei Conti; nella responsabilità contabile la colpa del funzionario e dell’agente contabile è sempre presunta in quanto ad affermarla è sufficiente un semplice ammanco o una deficienza numerica dei valori o delle cose avute in consegna. Si tratta di una presunzione di colpa “iuris tantum” nel senso che il funzionario o l’agente contabile può fornire a propria giustificazione la prova della non imputabilità del danno a suo carico.

Nella responsabilità contabile inoltre non trova applicazione il principio della divisibilità del danno rivisto dall’art. 82 2° comma della L.C.G.S. per la responsabilità amministrativa. Di conseguenza, se la produzione dell’evento dannoso è dovuto a colpa di più agenti contabili ciascuno risponde in proprio dell’intero ammontare del danno.

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