Assicura OnLine
Le Responsabilità dell’Impiegato Pubblico
PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI degli Enti pubblici tra cui i COMUNI, evidenziamo che:
L’art. 93 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali cita testualmente:
“per l’amministratore e per il personale degli Enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato”.
L’impiegato pubblico è quella persona che si pone a servizio dell’Ente pubblico per la prestazione volontaria, permanente, professionale e retribuita della sua attività.
Si instaura così un rapporto di pubblico servizio. Da questo rapporto scaturiscono Diritti e Doveri.
Diritti:
Stipendio, Riposo settimanale, Ferie, Carriera etc. etc.;
Doveri:
•Prestare la sua opera con Diligenza;
•Curare nel migliore dei modi l’interesse della pubblica amministrazione;
•Collaborare con i colleghi;
•Ubbidienza; Etc. etc.
Nello svolgimento della sua attività il pubblico impiegato può incorrere nella Violazione dei suoi doveri, può cioè, con il suo comportamento nell’esercizio delle proprie attribuzioni/funzioni, danneggiare la propria amministrazione oppure i Terzi e inoltre può commettere Reati.
Ad ogni specie di violazione corrisponde una Responsabilità che può essere:
Disciplinare, Civile, Penale.
1.La Responsabilità Disciplinare è fatta valere dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della sua attività amministrativa e comporta delle Sanzioni. Le sanzioni variano in relazione alla gravità delle infrazioni/violazioni commesse e sono:
Rimprovero; Censura; Riduzione dello stipendio; Sospensione; Destituzione etc..
2.La Responsabilità Civile
Prima di passare alla Resp. civile vogliamo cercare di inquadrare il concetto di responsabilità.
L’uomo vive in società con gli altri uomini, la cooperazione dei quali gli è indispensabile perché egli possa soddisfare i molteplici bisogni. Per soddisfare questi bisogni l’uomo svolge nella società un’attività diretta a procurarsi i “beni economici”. Ma questi beni purtroppo sono limitati in natura e inferiori al fabbisogno ed esigono sforzi e fatica per essere acquistati. E poiché tutti mirano a procurarsene la maggiore quantità possibile, anche a danno degli altri, nascerebbero così dei conflitti e si compirebbero degli atti dannosi in contrasto con le esigenze della collettività e rendendo così impossibile la pacifica convivenza che è indispensabile per il conseguimento sia dei fini individuali che di quelli collettivi. Per far si che la vita si svolgesse pacificamente ed ordinatamente la stessa società si è dovuta dare delle regole ed un insieme di norme della cui violazione il singolo individuo deve “rispondere”.
Il pubblico impiegato, durante la sua quotidiana attività, in virtù del suo rapporto di impiego, incorre nella responsabilità civile quando, tenendo una condotta colpevole, infrange una norma causando così ad altri un danno “ingiusto”.
Il danno viene definito “ingiusto” proprio perché viene provocato da un comportamento contrario a un dovere giuridico.
Il codice civile sancisce il dovere generico di non violare la sfera giuridica altrui (neminem laedere) nell’art. 2043 che recita: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La sanzione civile, inflitta dall’organo competente, ha la funzione di riparare l’interesse individuale violato al fine di garantire una pacifica convivenza sociale e prevede il risarcimento del danno.
La resp. civile può essere di due tipi:
•Responsabilità contrattuale, derivante dall’inadempimento di una obbligazione (art. 1218) c.c.;
•Responsabilità extracontrattuale, derivante dalla violazione del principio del neminem ledere, in base al quale nessuno può ledere l’altrui sfera giuridica ma deve piuttosto rispettarla in ogni sua manifestazione rilevante per il diritto (artt. 2043-2059 c.c.).
Gli elementi che stanno a fondamento dell’imputabilità della responsabilità civile extracontrattuale si suddividono tra oggettivi e soggettivi.
Appartengono alla prima categoria : “l’ingiustizia del danno” per la quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’antigiuridicità, che è inferto senza alcuna altra causa di giustificazione e che si concretizza nella lesione di un diritto assoluto o di un interesse legittimo; il “nesso di causalità”, ovvero un rapporto di causa ed effetto tra il comportamento del danneggiante e “il danno” subito dal danneggiato.
Gli elementi soggettivi sono invece: il dolo e la colpa.
Essa è basata sul principio generale del diritto comune (neminem leadere) art. 2043 c.c., secondo il quale colui che arreca colposamente o dolosamente ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo. Quindi un cittadino sarà obbligato ad un determinato comportamento o per averlo deciso attraverso l’adesione ad un accordo (contratto) o perché la legge gli impone il risarcimento del danno “ingiusto” nel caso abbia avuto un comportamento (fatto illecito) lesivo dell’altrui sfera giuridica (alterum non leadere), meritevole di tutela da parte della legge. L’art. 1173 c.c recita che le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito o da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle.
L’impiegato pubblico, pertanto, durante la sua attività impiegatizia può incorrere nella Responsabilità Civile e ne risponde sia:
•verso i Terzi (per responsabilità extracontrattuale art. 2043 c.c.);
•verso la propria Amministrazione (per responsabilità contrattuale art. 1218 c.c.);
Nei confronti dei Terzi, la resp. dell’impiegato sussiste tanto se cagionata dal compimento di atti od operazioni quanto se consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di adozione di atti od operazioni al cui compimento l’impiegato è obbligato per legge o regolamento e per questa responsabilità è sottoposto alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
I danneggiati possono rivolgere la loro azione sia contro l’Ente pubblico che contro l’impiegato o ad entrambi.
Tale responsabilità sussiste se:
•il danno è cagionato da persona capace di intendere e di volere;
•il soggetto abbia agito con Dolo (intenzione di provocare il danno);
•il soggetto abbia agito con Colpa (ossia la non volontarietà a procurare danno e che può essere Lieve e Grave).
Nei confronti della propria Amministrazione gl’impiegati, durante lo svolgimento delle mansioni e/o funzioni loro attribuite o a causa di adozione di atti illegittimi o ancora a causa di non adozione o di ritardo di adozione di atti, possono arrecare danni e/o perdite patrimoniali direttamente alla propria amministrazione o che questa debba risarcire ai terzi e in questo caso l’impiegato incorre nella RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA.
Affinché l’impiegato possa essere chiamato a rispondere in sede di Responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa (legge n. 20/94 e n. 639/96), abbia causato un danno pubblico risarcibile. L’ accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’Amministrazione danneggiata previa accertamento della Corte dei Conti.
La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (dolo e arricchimento illecito del dante causa).
Cosa si intende per condotta dolosa o gravemente colposa.
Per condotta dolosa si intende se il fatto illecito o l’adozione di un atto illegittimo deriva da dolo (ossia la volontà preordinata a procurare il danno e quasi sempre escluso o difficilmente assicurabile);
Per condotta gravemente colposa si intende se il fatto illecito o l’adozione o il semplice ritardo di adozione di un atto deriva da colpa grave ( da tener presente che la colpa non individua la volontarietà di arrecare danno) ossia da negligenza (trascuratezza nell’adempimento delle proprie mansioni), imprudenza (mancanza di accortezza e cautela), imperizia (non applicazione di nozioni tecniche specialistiche), inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline, o errore grossolano ed in questo caso ne risponde direttamente l’impiegato che ha commesso il fatto. La Corte dei Conti una volta accertato il danno, valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato proprio in relazione alla gravità della colpa o di altre circostanze applicando il c.d. Potere riduttivo.
DIFFERENZA TRA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI IMPIEGATI
La differenza è abbastanza semplice.
Se un impiegato arreca danno ad un terzo estraneo alla pubblica amministrazione, la nostra Costituzione prevede (art. 28) che, sia il funzionario che la stessa amministrazione, insieme, debbano risarcire il terzo del pregiudizio subito e ciò in virtù del principio che la p. amministrazione debba sempre rispondere per i danni arrecati dai propri collaboratori in quanto la colpa lieve, nella operatività del dipendente appartenente all’organico dell’Ente pubblico e/o locale, non è un criterio di imputabilità D.P.R. n. 3 del 1957.
La responsabilità civile tutela, quindi, la posizione del terzo contro l’Ente pubblico inteso come apparato.
Al contrario, la responsabilità amministrativa tutela la stessa amministrazione in quanto attraverso (e solo) l’organo giudicante può vedersi risarcire i danni che le arreca l’impiegato all’interno del rapporto di ufficio oppure si fa restituire quanto dato al terzo danneggiato a seguito di un fatto illecito, obbligando il funzionario a restituire il c.d. danno erariale.
Lo scopo quindi di detta responsabilità amministrativa è quello di prevenire comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione) e reprimerli ove si siano verificati, condannando i responsabili, sulla base delle particolari regole del giudizio di responsabilità, a risarcire di persona il danno provocato.
I soggetti che possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa sono tutti gli amministratori e dipendenti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di ufficio. Non solo quindi gli impiegati pubblici ma anche i titolari di incarichi elettivi come ad esempio i Ministri o onorari e quelli che svolgono funzioni pubbliche.
Pertanto la resp. amministrativa dei dipendenti pubblici, pur facendo parte della resp. civile extracontrattuale in quanto ha in comune l’elemento soggettivo, presenta un diverso e distinto sistema rispetto a quest’ultima poiché l’antigiuridicità della condotta colposa del dipendente (evento generatore) e l’evento dannoso (momento nel quale si manifesta il danno), presenta dei tratti caratteristici che la distinguono nettamente dalla resp. civile come, ad esempio, il fine pubblicistico della salvaguardia dell’integrità del patrimonio pubblico che viene realizzato attraverso la minaccia della sanzione e della sua concreta irrogazione nei casi in cui si realizzi un effettivo danno ai beni di pertinenza pubblica.
3. La responsabilità penale si configura quando un soggetto compie un reato (violazione della norma penale) e per tale fatto viene punito con una pena ed il rischio non è trasferibile assicurativamente.
I delitti contro la p.a. più conosciuti sono: Peculato, Malversazione a danno dello Stato, Concussione, Corruzione, Abuso d’ufficio, Omissione o rifiuti di atti d’ufficio etc.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto innanzi esposto per prima cosa possiamo affermare che il dipendente pubblico non risponde del risarcimento del danno da fatti illeciti commessi con l’elemento psicologico della colpa lieve, poiché “le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano, dunque, sempre a carico della pubblica amministrazione e dunque del bilancio pubblico ( artt. 22 e 23 del DPR N. 3 del 1957 e art. 3, comma 1, legge 639/96)”. Lo scopo di queste norme è quello di sancire il fatto che i dipendenti civili dello Stato, in caso producano un danno a terzi, non rispondono per comportamenti commessi con colpa lieve.
La ratio che sta dietro a questa scelta del nostro legislatore è molto semplice:
Ogià le responsabilità degli operatori della res pubblica sono tante e profonde;
Ogià lo stipendio dei dipendenti pubblici non è all’altezza del settore privato.
Facciamo almeno in modo che sui dipendenti pubblici non gravino gli atti commessi per lieve imprudenza, lasciando invece tali fattispecie, considerate quali “rischio di impresa”, alla pubblica amministrazione intesa come apparato.
Questa circostanza, nella pratica, potrebbe comportare:
la minor possibilità che il singolo dipendente venga chiamato in giudizio principalmente per tre importanti ragionamenti:
1.la pubblica amministrazione come apparato risponde per l’art. 2043, quindi sia per colpa lieve che per colpa grave;
2.il danneggiato può senz’altro ritenere che l’Ente pubblico sia maggiormente solvibile rispetto alla singola persona;
3.è più frequente che sia l’Amministrazione ad essere assicurata rispetto al singolo.
Benefici che non hanno né i dipendenti degli enti pubblici economici e né quelli della S.p.A. pubbliche.
E’ giusto anticipare invece che, mentre la singola persona potrebbe essere chiamata a rispondere del proprio operato davanti al giudice ordinario (quindi per attività comportamentale che causa un danno materiale, oppure una perdita patrimoniale sempre però da lesione di diritti soggettivi), mai e poi mai, il dipendente verrà chiamato a rispondere davanti al TAR o al Consiglio di Stato.
Si dice quindi che legittimato passivo sarà sempre e solo l’Amministrazione e l’eventuale coinvolgimento personale del dipendente, sarà sempre e solo davanti alla Corte dei Conti, unico giudice legittimato ad occuparsi della rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti dei propri collaboratori.
La responsabilità che maggiormente deve preoccupare il dipendente è pertanto quella amministrativa: ovvero il fatto di essere chiamato davanti alla Corte dei conti a restituire o il danno subito direttamente dalla pubblica amministrazione, oppure quanto questa abbia dovuto risarcire ad un terzo.
Il rimedio per cautelarsi esiste e la nostra struttura è ben felice di occuparsene.
A maggior chiarimento riportiamo l’oggetto dell’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA/CONTABILE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI:
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE –
A) - RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI VERSO TERZI
Gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da terzi all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel Punto 3 del CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso).
Subordinatamente ai Termini ed alle Condizioni previste dal paragrafo che precede, sono comprese nella copertura anche:
• le PERDITE derivanti dall’attività di Levata Protesti con l’applicazione di un sottolimite, compreso nel Limite di Indennizzo, di € 200.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e con l’applicazione di una franchigia fissa per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO di € 200,00.
• in deroga al contenuto dell’Art. 2 lettera b, le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORE/OMISSIONE commesso dagli ASSICURATI, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nell’ambito degli incarichi assunti in applicazione del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
B) - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA/CONTABILE (COLPA GRAVE)
Fermo restando tutto quanto previsto dall’Art. 1 lettera A) ed a parziale deroga dell’ Art. 2 lettera a. la presente POLIZZA si intende estesa:
• alle PERDITE cagionate a titolo di Responsabilità amministrativa, contabile ed erariale nei confronti dell’ENTE o di altro Ente Pubblico.
Si conviene che – pena la nullità del contratto e l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria per il 2008 – la quota del premio per l’estensione della copertura alle PERDITE cagionate a titolo di Responsabilità amministrativa, contabile ed erariale nei confronti dell’ENTE od altro Ente Pubblico dovrà essere posta interamente a carico del singolo ASSICURATO.
APPENDICE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Fermi restando tutti i Termini e le Condizioni della POLIZZA, questa Appendice si applica ai Dipendenti Tecnici elencati nella PROPOSTA che abbiano corrisposto il relativo PREMIO.
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - 1.C) – ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITA’ TECNICA
(I) Paragrafo
Gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da terzi all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel Punto 3 del CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso).
Tale Appendice comprende ogni ERRORE/OMISSIONE derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni/funzioni di natura tecnica.
Tra le mansioni comprese nell’ambito di applicazione del presente paragrafo è ricompresa l’attività di Validazione Progetti, così come definita dall’art. 112, comma 5, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006. Sono altresì compresi gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento conferiti ai sensi dell’Art. 10 del D. Lgs. 163/2006.
(II) Paragrafo
Gli ASSICURATORI si obbligano altresì, entro i limiti di cui all’art. 3, a tenere indenni gli ASSICURATI dalle PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO, conseguenti a qualsiasi ERRORE/OMISSIONE commesso nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni di natura tecnica indicate qui di seguito:
- “responsabile dei lavori”;
- “coordinatore per la progettazione”;
- “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
- “datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni nell’ambito del rapporto con l’ENTE. Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli ASSICURATORI di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente
esclusa dalla presente copertura.
(III) Paragrafo
Gli ASSICURATORI si obbligano altresì, entro i limiti di cui all’art. 3, a tenere indenni gli ASSICURATI dalle PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO, conseguenti a qualsiasi ERRORE/OMISSIONE commesso nello svolgimento delle mansioni/funzioni di natura tecnica indicate qui di seguito:
- “responsabile del servizio di protezione dai rischi”;
- “medico competente”;
- “rappresentante per la sicurezza”;
- “datore di lavoro e/o Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione”.
ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni, nell’ambito del rapporto con l’ENTE.
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli ASSICURATORI di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
Ai fini delle coperture di cui ai paragrafi I, II, III, la definizione di PERDITA, in deroga a quanto previsto nella Sezione dall’Art. 2 lettera b (Polizza Base), include anche i DANNI MATERIALI esclusivamente nel caso siano riconducibili all’attività svolta dall’ASSICURATO presso l’Ente Pubblico di appartenenza.
L’Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
Quali sono le figure assicurabili?
Il personale Amministrativo e Tecnico di Enti Pubblici quali:
Comuni, Regioni, Province, Comunità Montane, Consorzi, Ipab, Ipar, Aler, Asl, Università, Ospedali, Sindaco, Dirigente, Tecnico, Vice Sindaco, Amministrativo, Segretario, Assessore, Agente contabile, Funzionario, Consigliere.
Per quanto riguarda invece la Responsabilità della pubblica amministrazione intesa come apparato amministrativo, il consiglio è quello di ASSICURARE l’Ente per LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE derivante :
1.da una sentenza di condanna a titolo di responsabilità civile nei confronti di un dipendente di cui l’assicurato (ente) debba rispondere in via solidale;
2.dall’emissione di una sentenza di condanna a titolo di REPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA nei confronti di un dipendente ivi inclusa la responsabilità derivante dal potere riduttivo da parte della Corte dei Conti.
Anche per l’Ente a maggior chiarimento riportiamo l’oggetto dell’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE –
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELL’ASSICURATO DERIVANTE ESCLUSIVAMENTE:
(I) DA UNA SENTENZA DI CONDANNA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ CIVILE NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE DI CUI l’ASSICURATO DEBBA RISPONDERE IN VIA SOLIDALE;
(II) DALL’EMISSIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE, COME DEFINITO NEL SEGUITO (IVI INCLUSA LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DEL POTERE RIDUTTIVO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI).
(I)(a) Gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l‘ASSICURATO contro le PERDITE, che traggono origine da ogni RICHIESTA di RISARCIMENTO fatta da terzi direttamente nei confronti del DIPENDENTE per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO di ASSICURAZIONE indicato al Punto 3 del CERTIFICATO o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso), subordinatamente alle seguenti condizioni:
• dette PERDITE siano conseguenza di un ERRORE/OMISSIONE commessi da un DIPENDENTE;
• un’azione diretta nei confronti del DIPENDENTE sia stata promossa da parte del terzo danneggiato;
• la responsabilità del DIPENDENTE sia stata accertata con sentenza;
• in relazione a detto ERRORE/OMISSIONE, sia stata accertata la responsabilità solidale dell’ASSICURATO in base alle
disposizioni di Legge vigenti;
• il terzo danneggiato non sia stato risarcito dal DIPENDENTE;
• la RICHIESTA DI RISARCIMENTO non sia già stata interamente soddisfatta dagli ASSICURATORI in base ad altre polizze emesse, in relazione alle medesimo ERRORE/OMISSIONE;
(I)(b) gli Assicuratori, inoltre, a parziale deroga della definizione di COSTI e SPESE di cui alle definizioni della Polizza, rimborseranno i COSTI e le SPESE sostenuti dall’ASSICURATO nell’interesse del DIPENDENTE ai sensi delle vigenti disposizioni degli accordi economici collettivi applicabili e nei limiti ivi previsti, per la difesa e definizione di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di quest’ultimo. Restano esclusi dalla copertura di cui al presente paragrafo i COSTI e le SPESE sostenuti dall’ASSICURATO nell’interesse del DIPENDENTE nell’ambito di qualsiasi azione e/o procedimento penale.
(II) In parziale deroga alla definizione di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l‘ASSICURATO contro le PERDITE che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata dalla Corte dei Conti nei confronti del DIPENDENTE per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO di ASSICURAZIONE indicato al Punto 3 del CERTIFICATO o durante il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso), limitatamente alla differenza (anche risultante dall’applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti), tra: (a) quanto risarcito dall’ASSICURATO ad un terzo a causa di un ERRORE/OMISSIONE e (b) quanto il DIPENDENTE sia stato condannato a risarcire all’ASSICURATO, a titolo di responsabilità amministrativa, contabile e/o erariale, in relazione al medesimo ERRORE/OMISSIONE, per effetto di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte dei Conti.
Compila senza impegni il questionario allegato e lo scoprirai.
Coperture assicurative
Approfondimenti
Responsabilità dell’Ente Pubblico / Comune