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NOZIONE DI RESPONSABILITÀ

 

Nei moderni sistemi giuridici la Stato ha, tra le altre, come funzione primaria, anche quella di intervenire fissando regole di comportamento che garantiscono l’ordinata e pacifica convivenza tra i cittadini.

La nozione di responsabilità deriva appunto dal fatto che i cittadini sono soggetti a queste regole o meglio a queste “ norme giuridiche” e ne rispondono in caso della loro violazione. La Stato infatti stabilisce in diversi modi le regole di convivenza tra i cittadini. Da una parte tende a tutelare l’interesse dei singoli in quanto tali, dall’altra ha come obiettivo l’interesse collettivo.

A seconda delle modalità e delle finalità delle regole fissate dallo Stato si parla di diversi tipi di responsabilità:

•Penale;

•Civile;

•Amministrativa.

La responsabilità Penale si ha quanto un individuo commette un reato che da luogo ad una sanzione (di natura personale art. 27 della Costituzione) che può essere pecuniaria (multa o ammenda) o detentiva (reclusione o arresto). La Responsabilità Penale è regolata dall’ordinamento giuridico nell’interesse dalla collettività ed il contesto è il diritto pubblico.

 

La Responsabilità Civile, è parte dall’ordinamento giuridico nell’interesse del singolo individuo; il fatto che da luogo alla sanzione è denominato "fatto illecito"; la sua tipica sanzione consiste nel risarcimento del danno; il contesto è il diritto privato. Praticamente la Responsabilità Civile nasce quando una persona cagiona ad altri, dolosamente o colposamente, un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Perché si abbia il fatto illecito occorre che il fatto derivi da dolo, ossia la volontà preordinata a danneggiare, o da colpa ossia da negligenza, imprudenza o imperizia di chi lo ha commesso.

 

La Responsabilità amministrativa è: parte dell’ordinamento giuridico nell’interesse della collettività, il fatto che dà luogo alla sanzione è denominato "illecito amministrativo"; la sua tipica sanzione consiste nel pagamento di una somma ed il contesto è il diritto pubblico.

 

Queste sono le forme di responsabilità che più direttamente interessano il cittadino e la materia assicurativa di cui ci stiamo occupando.


 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

 

A seconda del tipo di responsabilità e della sua natura (pubblicistica o privatistica) sono previsti sanzioni di natura diversa, ma la caratteristica fondamentale è che le sanzioni di tipo civilistico , che sono quelle che interessano la nostra indagine, sono volte a compensare la perdita che il privato abbia subito. Sorge cioè nei confronti del danneggiato una obbligazione.

Recita l’art. 1173 “ le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo  a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Ecco quindi che si profilano i tre fondamentali momenti nei quali un cittadino può essere tenuto a rispondere , a pagare con il proprio patrimonio:

•la mancata o cattiva esecuzione di un contratto, che determina la Responsabilità contrattuale ossia la lesione di diritti relativi che valgono quindi solo “ relativamente “ per quelle persone che hanno stipulato quel contratto;

•il fatto illecito (art. 2043) cioè la violazione del principio generale in base al quale ogni cittadino è tenuto a comportarsi in modo da non recare danno ad altri, per cui “ qualunque fatto doloso o colposo che cagione ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto o risarcire il danno. Tale comportamento determina la "Responsabilità extracontrattuale" ossia lesione di diritti assoluti (diritto alla vita, alla salute, al mone, alla proprietà etc) che valgono nei confronti di tutti i cittadini indistintamente;

•altri fatti le cui obbligazioni sorgono da un obbligo di legge ( prestazioni di alimenti ad un familiare).

 

 

L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E LA SUA FUNZIONE ECONOMICA

 

Orbene l’insorgere di Responsabilità e/o colpa crea un problema di natura economica al responsabile. Infatti, colui che risulta obbligato alla riparazione di un danno subisce a sua volta una diminuzione patrimoniale, deve cioè prelevare dal suo patrimonio le risorse necessarie a ripagare il danneggiato. Proprio in questo contesto si innesca la funzione dell’assicurazione di Responsabilità Civile che sta proprio nel mantenimento dell’equilibrio economico della situazione patrimoniale del danneggiante anche a fronte di un evento accidentale che induce una sua responsabilità civile e/o colpa.

Naturalmente non tutti i rischi in materia di Responsabilità Civile possono essere coperti da assicurazione.

I danni intenzionali ossia quelli provocati da dolo, giusto come dispone l’art. 1900 C.C.) non possono trovare copertura, così pure la materia contrattuale non ha che ben delimitati  spazi di assicurabilità.

Ma qual è la “colpa” e/o responsabilità che viene assicurata? Dato che questa può essere contrattuale ed extracontrattuale ? La colpa o la Responsabilità normalmente assicurata è quella extracontrattuale.

Quella contrattuale viene assicurata eccezionalmente ( se non con polizze danni o fideiussioni) eccetto che nel caso dei professionisti, in relazione ai quali quella che si assicura è proprio la Responsabilità Contrattuale, mentre quella extracontrattuale ( gestione dello studio) viene assicurata accessoriamente.

Ciò sia che si tratti di professioni tradizionali esercitate individualmente ( medici, avvocato, commercialisti ecc.) sia che si tratti di prestazioni erogate con strutture di tipo aziendale (ospedali, agenzie di viaggio).

Per affrontare bene il problema dell’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale bisogna conoscere bene il sistema della responsabilità nelle sue varie configurazioni ( penale, amministrativa e civile) ed in particolare il rapporto tra Responsabilità Contrattuale e Responsabilità extracontrattuale, oltre che della Responsabilità disciplinare.

La più grande differenza pratica che è connessa alla distinzione tra Responsabilità Contrattuale ed extracontrattuale sta nel meccanismo della  prova.

Se vi è Responsabilità contrattuale colui che richiede il risarcimento deve solamente fornire la prova:

•dell’esistenza del credito ( i termini del contratto);

•dell’inadempienza del debitore.

Nel caso di Responsabilità extracontrattuale invece il danneggiato  per ottenere il risarcimento deve provare il danno subito, il nesso causale,  la colpa di colui che ha danneggiato.


 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

 

La RC professionale da luogo ad una resp. Contrattuale ed Extracontrattuale. La R. Contrattuale da luofo ad una : Lesione di un diritto relativo, mentre la R. extracontrattuale produce una : Lesione di un diritto Assoluto.

Per la R. Contrattuale si risponde per il Danno emergente e per il Lucro cessante. Se vi è R. contrattuale colui che richiede il risarcimento deve solamente fornire la prova dell’esistenza del credito e l’inadempienza contrattuale e non è necessario dimostrare alcuna colpa.

Perché si verifica la R. Extracontrattuale (art. 2043 c.c.) occorre che ci sia il Fatto, il Danno ingiusto, il Nesso di causalità. Il danneggiato per ottenere il risarcimento deve provare il danno subito, la colpa o dolo di chi ha commesso il fatto, il nesso di causalità tra fatto e danno.


 

CHI E’ IL PROFESSIONISTA

 

Professionista è colui che svolge un’attività lavorativa avente le seguenti caratteristiche:

•relativa continuità (non che esercita in modo discontinuo, sporadico, occasionale);

•a favore di terzi-clienti;

•squisitamente intellettuale e con l’applicazione di particolari conoscenze tecniche o scientifiche;

•iscrizione ad un Albo.


 

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

 

Il professionista risponde sempre per la resp. Contrattuale ed eventualmente anche per la resp. Extracontrattuale. Per la R. contrattuale si risponde per il danno emergente e per il lucro cessante.

Per la R. extracontrattuale (art.2043 c.c.) ci deve essere il fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità. Il danneggiato per ottenere il risarcimento deve provare il danno subito, il nesso causale, il dolo o la colpa.

Il professionista deve attenersi a comportamento secondo correttezza, deontologia professionale e diligenza nell’adempimento. Egli deve mettere a disposizione del cliente i mezzi tecnici che la scienza offre in una determinata materia; la responsabilità è valutata per la violazione dell’obbligo di diligenza con riferimento a prestazione professionale e ad attenzione; il professionista deve conseguire il risultato della prestazione pattuita; la responsabilità è valutata per il mancato conseguimento del risultato ottenuto.

 

 

VALUTAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

 

La polizza deve coprire tute le responsabilità professionali previste per legge e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia.

Deve ancora coprire fino al massimale previsto, qualsiasi tipologia di danno ( danni materiali, danni diretti, indiretti, perdite patrimoniali, quindi mancata rispondenza dell’opera, interruzione di attività di terzi, mancato rispetto vincoli urbanistici e/o edilizi ecc.

Il massimale deve essere in funzione del volume d’affari ma anche del valore dell’incarico.

Si devono evitare, quanto più possibile, i sottolimiti e prediligere una franchigia come importo fisso ed evitare gli scoperti in percentuali.

Prediligere gli assicuratori con esperienza e chiedere sempre la retroattività.


 

LA POLIZZA PER GEOMETRI, ARCHITETTI, INGEGNERI

 

Consigliamo che stipulare una polizza “ All Risks” che deve coprire:

•qualsiasi inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia commesse con colpa professionale;

•qualsiasi tipologia di opera e per qualsiasi valore;

•qualsiasi attività rientrante nelle competenze professionali;

•gestione dello studio associato;

•spese legali civili e altri costi sostenuti per evitare un’azione di risarcimento ( D.Lgs 626 e 494e legge “ Merloni” – 163/2006.

Tipologia del danno:

•Danni materiali ( a persone ( lesioni fisiche, morte, a cose);

•Danni all’opera ( maggiori costi, mancato guadagno, interruzione di attività, mancata rispondenza).

Le polizze che noi promuoviamo prevedono tutte queste garanzie e attività.



LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL MEDICO

Cos’è la RESPONSABILITA’ CIVILE