INFO SULLA POLIZZA DEL MEDICO
LA COPERTURA R.C. PROFESSIONALE PER IL MEDICO DIPENDENTE OSPEDALIERO AI SENSI DEL CCNL
Il medico dipendente Ospedaliero ( dirigente medico , sanitario, odontoiatra, veterinario del ruolo sanitario) è quella persona che vanta un rapporto di lavoro continuativo e non occasionale con il SSN o con organizzazione che operino in regime di convenzione con il SSN:
•a tempo indeterminato oppure
•a tempo determinato oppure
•qualificato come rapporto di collaborazione.
Le Aziende Sanitarie in base all’art. 21 del CCNL garantiscono una adeguata copertura della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL/2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie di Terzi relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa , salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Il medico, pertanto, devo stipulare la polizza di R.C. professionale che lo tenga indenne da quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile ai sensi di legge per eventi occorsi durante lo svolgimento della propria attività istituzionale, compresa l’attività professionale intramoenia, che abbia causato a terzi morte, lesioni personali, ovvero danni materiali tangibili a lui addebitati per COLPA GRAVE giudizialmente accertata con provvedimento definitivo a esecutivo dell’autorità giudiziaria competente in conseguenza:
•dell’azione di rivalsa esperita dalla compagnia di assicurazione della polizza aziendale stipulata dell’azienda sanitaria di appartenenza;
•dall’azione di rivalsa esperita dalla stessa Azienda di appartenenza e/o della P.A. in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati;
•dall’azione giudiziaria promossa da terzi direttamente nei suoi confronti.
LA COPERTURA RC PER MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
L’assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici dell’attività professionali esercitata in qualità di libero professionista indipendente, che gestisce il proprio studio o ambulatorio da solo o con il concorso di altri medici, oppure il medico autorizzato all’esercizio dell’attività professionale extramoenia.
Stipulando la polizza R.C. la compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato ( medico ) di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
•dei danni e delle Perdite Patrimoniali;
•dei danni cagionati a terzi in relazione alle proprietà e/o alla conduzione dello studio;
•le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 222;
•per infortuni sofferti, in occasione di lavoro e di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio ambulatorio del medico (R.C.O.).
COSA COPRE LA POLIZZA
Tutti i regimi professionali (dal libero professionista fino al dipendente ospedaliero)
•L’esecuzione degli atti invasivi i piccoli interventi chirurgici ambulatoriali o domiciliari senza ricorso ad anestesia totale;
•i danni derivanti dalla pratica della medicina estetica;
•i danni conseguenti all’attività accessoria di medico legale;
•i danni derivanti dall’utilizzo del laser;
•i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
•le perdite patrimoniali conseguenti a errato trattamento dati personali (D.L. n. 196);
•la responsabilità civile facente capo all’assicurato per effetto della posizione, degli incarichi o delle mansioni a lui attribuite ai sensi del D.L. n. 626.
LA POLIZZA NON COPRE le richieste di risarcimento:
•per danni che siano imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato;
•che abbiano origine o siano commessa con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale o non propriamente attinenti all’attività professionale di medico (es. attività di Direttore Sanitario).