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Meeting Nazionale di Dermatologia Legale: Studio Losasso Broker sarà presente con il suo staff a Lecce.


Dal 25 al 26 settembre ’09, presso l’Hotel President di Lecce si terrà il primo Meeting di Dermatologia Legale. Il tema di discussione sarà costituito dagli aspetti clinici, medico-legali e giuridici degli interventi estetici ambulatoriali.


Fonte - studiolosassobroker.com -


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Assicurazioni e sistema Italia

In Piazza Affari il primo convegno di settore organizzato dal “Giornale delle Assicurazioni”.


06/05/2009 - Ieri, a Palazzo Mezzanotte, Newspaper Milano, l’editore del “ Giornale delle Assicurazioni ” ha organizzato la prima edizione del convegno “Assicurazioni e Sistema Italia” intitolato al ruolo che il comparto assicurativo potrebbe/dovrebbe giocare nel rilancio dell’economia reale... [continua]


Fonte - MilanoWeb -


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ERRORI MEDICI, la guerra dei pazienti. In un anno 28.000 richieste danni

ROMA - Operazioni sbagliate, errori nella somministrazione dei farmaci, diagnosi mancate: in dieci anni in Italia le denunce dei cittadini contro i medici e gli ospedali sono aumentate del 66%. Secondo l'Ania, l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici, si è passati da 17mila danni segnalati nel 1996 a 28mila nel 2006. Per reggere l'urto delle richieste dei cittadini le Regioni stipulano polizze per la responsabilità civile in campo sanitario per un totale di circa 500 milioni di euro l'anno.... [continua]


Fonte - Repubblica -


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Polizza rc amministrativa: Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 3054 del 25 0ttobre 2006.


L’Ente pubblico non può pagare il premio di una polizza a copertura della responsabilità amministrativa contabile dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti. Del tutto fuori sistema appare l'assunzione, da parte di un ente pubblico (non appare rilevante l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito pareri tecnici, poiché il vaglio di costoro non esonera dalla responsabilità per l'assunzione di delibera illegittima), dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per contrarietà di tale assunzione di spesa al principio di responsabilità personale cui all'articolo 28 della Costituzione, tenendo anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza verso dipendenti ed amministratori, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 371 del 20.11.1998: "…combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l'istituto…" ): ammesse invece lei coperture assicurative per danno diretto dell'ente verso terzi.


Fonte - Assinews -



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Appalti servizi brokeraggio - Tar Pescara, sentenza n. 397 del 26 luglio 2006: ammissibilità della trattativa privata, senza applicazione del D. Lgs. n. 157/1995.


E' possibile affidare a trattativa privata e cioè senza il rigoroso rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, un incarico di consulenza ed assistenza nel settore della mediazione assicurativa (broker) sul presupposto della "non onerosità per l'amministratzione" dell'affidamento. Lo hanno stabilito i giudici del tribunale Amministrativo per l'Abruzzo con sentenza 397/2006 ritenendo che il "broker", eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi... [continua]

Fonte - Altalex - 28 novembre 2006. Nota di Francesco Navaro


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Pubblica amministrazione. Il Tar di Pescara: il contratto va considerato «privo di oneri»
Broker senza gara d'appalto - Per gestire i servizi assicurativi basta la trattativa privata


Via libera ai broker assicurativi per le pubbliche amministrazioni: questo è l'orientamento della giustizia amministrativa, confermato dal Tar di Pescara che, nella sentenza 26 luglio 2006, n. 397, è intervenuto su un incarico triennale di consulenza e assistenza nel settore della mediazione assicurativa, affidato senza gara da un'Azienda sanitaria locale e contestata da una compagnia di assicurazioni. Il tema è da tempo materia di contrasti in quanto l'attività dél broker è remunerata senza apparenti costi a carico del soggetto pubblico, costi che potrebbero incidere sulla scelta del broker e sulla stessa procedura di selezione con gara. La tesi accolta dal Tar è che il contratto per la gestione dei servizi assicurativi può essere ritenuto "senza oneri per le amministrazioni, in quanto provvigioni e rimborsi spese sono a carico delle compagnie, che stipuleranno i contratti di assicurazione. Precedenti tesi consideravano invece l'incarico comunque oneroso, attraverso il ricarico delle provvigioni sui premi delle Polizze di assicurazione. Se il rapporto è gratuito, si superano le procedure di gara previste dal Dlgs 157/95 per le Pubbliche amministrazioni e si può procedere a trattativa privata: appunto questo era accaduto a Chieti, nella procedura ritenuta legittima dal Tar.
Chi propone prodotti assicurativi, assiste e consiglia collaborando alla gestione dei contratti svolge, come intermediatore, un'attività a titolo oneroso (Digs 209/2005, articolo 107) vigilata dall'Isvap e previa iscrizione in un registro unico. Il broker è quindi un professionista che assicura al cliente le migliori condizioni possibili, assistendolo nello svolgimento del rapporto, con attività intellettuale, esperienza e un patrimonio culturale tecnico specializzato. Egli opera con un contratto d'opera professionale, inerente un servizio assicurativo in senso ampio, diverso dall'attività di "agenzia", che è tipicamente commerciale e a servizio dell'assicurazione. Questo tipo di servizio può essere chiesto anche dalla pubblica amministrazione (Cassazione, 7 febbraio 2005, n. 2416) perché il broker svolge un'attività preliminare finalizzata alla stipula di contratti di assicurazione tramite gara. Il broker va retribuito, ma se l'onere non è a carico dell'assicurato (ente pubblico) si può ricorrere a una trattativa privata. La gara sarà successiva, tra compagnie assicuratrici messe in competizione con la collaborazione del broker. La gratuità della presenza dell'intermediatore assicurativo deve quindi risultare espressamente dagli atti dell'amministrazione, per evitare che la compagnia assicuratrice ricarichi sull'assicurato i costi del broker. Questo rischio aveva in precedenza (Consiglio di Stato, sentenza 1019/2000) reso diffidenti le amministrazioni verso l'attività professionale dei mediatore, ma nel caso esaminato dal Tar di Pescara l'Asl aveva ottenuto una specifica clausola di gratuità del rapporto. L'azienda, infatti, aveva sottolineato che la provvigione (15% dei premi) era stabilita a carico della compagnia assicuratrice che fosse risultata vincitrice, traslando la provvigione dagli agenti assicurativi al broker. Del resto con identico ragionamento il giudice contabile (Corte dei conti, Lombardia, n. 1536/2004) ha ammesso il ricorso al brokeraggio, evidenziando come la provvigione riconosciuta dalla compagnie di assicurazione ai broker può essere compensata dal mancato versamento "pro quota" della provvigione all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi.

Fonte - Sole 24 ore -

Nella sentenza si legge: "il punto non è la natura gratuita dell’attività svolta, bensì su chi farà carico la corresponsione della provvigione, notoriamente spettante all’agente di assicurazione; ... "Più realistica è, pertanto, la tesi della “non onerosità per l’amministrazione”, perché il “broker”, eliminando la necessità dell’azione dell’agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.

LEGGI LA SENTENZA


Fonte - Assinews -


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Responsabilità civile P.A. ed art. 2051 c.c. - Cassazione , sez. III civile, sentenza 23.02.2005 n° 3745: ridimensionati gli obblighi della PA.


La Cassazione torna ad occuparsi di responsabilità civile delle amministrazioni pubbliche, allineandosi a una pronuncia della Corte costituzionale (n. 156/99) e smentendo un filone giurisprudenziale che riteneva gli enti sempre colpevoli per i danni causati da oggetti in custodia, oppure per sinistri stradali addebitabili alle pessime condizioni dell’asfalto. il Collegio aderisce all’indirizzo maggioritario, statuendo che “la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini…".


Fonte - Assinews -


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Appalti servizi assicurativi: Commissario ASL stipula polizze senza gara, denunciato.


L'ex commissario straordinario pro-tempore dell'Asl 8 di Civitanova Marche ed un dirigente della stessa, sono stati denunciati per abuso di ufficio. Il commissario avrebbe violato specifiche disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici procedendo ad una stipula diretta di polizze assicurative senza indire le gare di appalto. In questo modo avrebbe procurato un ingiusto vantaggio ad una compagnia assicurativa d'interesse nazionale determinando anche un danno erariale al bilancio dell'Asl di 947.100 euro. Per quest'ultimo reato e' stata investita la procura regionale presso la Corte dei Conti.


Fonte - Assinews -


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Dirigenza Enti Locali - Obbligo assicurativo. Art. 38 Ccnl e art. 86, comma 5, Dlgs n. 267/2000 - Articolo della rubrica “Linea diretta con il Viminale” apparso nel n. 9 della "Guida al Pubblico Impiego Locale".


Articolo della rubrica “Linea diretta con il Viminale” apparso nel n. 9 della "Guida al Pubblico Impiego Locale". Commento al parere a cura del Dott. Angelo Trovato - Responsabile Personale Enti Locali del Ministero dell'Interno". L'obbligo di assicurare i dirigenti contro i rischi derivanti da responsabilità civile, con esclusione delle ipotesi di colpa grave e dolo, costituisce un onere utile per il Comune. Nel parere si legge: "Appare chiaro, dunque, che l'obbligo di intervento dell'amministrazione a favore dei propri dirigenti (e la facoltà, per gli amministratori) scaturisce dalla normativa contrattuale e dalle norme di legge proprio per salvaguardare la posizione economica dei medesimi soggetti i quali, peraltro, potrebbero essere costretti ad anticipazioni di spese legali o al risarcimento dei danni (per condanne non definitive o a seguito di provvedimenti cautelari) potenzialmente non sopportabili o eccessivamente onerosi per gli stessi dipendenti e amministratori, in base alla propria capacità economica.


Fonte - Aec BROKER -



CORSICO: BIMBO SI AMPUTA L'ALLUCE, SINDACO A GIUDIZIO


Il gup di Milano, Simone Luerti, ha rinviato a giudizio, davanti ai giudici della nona sezione penale, il sindaco di Corsico, Lillo Sergio Graffeo, insieme a tre educatori del centro estivo Curiel, per lesioni colpose nei confronti di un ragazzino che il 26 giugno dell'anno scorso (quando aveva 12 anni), mentre era ospite del centro, giocando con una grata metallica, pesante 36 chili e ancorata con un lucchetto, si fratturò l'alluce del piede sinistro e ne dovette subire l'amputazione. Il processo inizierà il prossimo 17 febbraio.


Fonte - LEGGO Milano - Martedì 18 dicembre 2007 -


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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: Contratto di assicurazione degli Amministratori e dei Funzionari Pubblici - parere



La RESPONSABILTA’ CIVILE del MEDICO: Articolo.



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