News inserita in data: 29/04/10
VISTO DI CONFORMITA LA POLIZZA PER I COMMERCIALISTI
Visto di conformità: per l'IVA la polizza copre i clienti
Guarda la polizza visto di conformità dello Studio Losasso Broker srl per il commercialista
Arrivano le prime istruzioni operative per ottenere l'abilitazione a rilasciare il visto di conformità: che sarà necessario apporre, a partire dalle dichiarazioni Iva riferite al 2009, per permettere al contribuente di usare in compensazione orizzontale (con tributi e contributi diversi) i crediti Iva che superano i 15mila euro. L'abilitazione ad apporre il visto, tra l'altro, impone ai professionisti di procurarsi una garanzia ad hoc: chi non si fosse ancora assicurato per apporre il visto di conformità (come è richiesto per "vistare" le dichiarazioni dei redditi per le quali si è prestata l'assistenza fiscale) dovrà farlo ora.
In attesa dei chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sul funzionamento del nuovo meccanismo – e, in particolare, sulla natura dei controlli da effettuare per il rilascio – sono le direzioni regionali a fornire i dettagli sulla procedura da seguire per ottenere l'inserimento del soggetto "qualificato" (munito dei necessari requisiti) nell'elenco centralizzato di chi è legittimato ad apporre il visto. Le istruzioni chiariscono come compilare l'istanza e quali documenti allegare: il plico va inviato per raccomandata A/R alla direzione regionale competente per territorio.
In sintesi, l'istanza deve contenere, oltre alla richiesta di essere inseriti nell'elenco dei soggetti legittimati al visto, i dati anagrafici e professionali del richiedente, i luoghi dove si esercita l'attività e i dati anagrafici dell'eventuale società di servizi (e degli organi sociali) di cui il professionista si intende avvalere per l'assistenza fiscale, specificando le attività affidate a questa struttura.
All'istanza occorre allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che contiene le attestazioni che il richiedente deve rilasciare (con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) e l'originale o la copia conforme della garanzia assicurativa, già richiesta dall'articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999 per l'assistenza fiscale. Circa la dichiarazione, la nota diffusa il 16 novembre dalla direzione regionale dell'Emilia-Romagna precisa che il dichiarante deve avere l'abilitazione a trasmettere le dichiarazioni fiscali rilasciate dall'Agenzia: quindi non possono rilasciare visti di conformità i soggetti non abilitati a Entratel.
Sulla copertura assicurativa (guardare link allegato in fondo all'articolo) si concentrano i maggiori interrogativi dei professionisti interessati. Essa non tutela l'amministrazione finanziaria ma – come si legge anche nelle istruzioni – il contribuente per gli eventuali danni subiti (circolare 21/E del 2009). Occorre quindi chiedersi quali siano questi danni, anche per comprendere quando la copertura è "congrua".
Il danno dovrebbe riguardare solo le sanzioni irrogate al contribuente, dato che l'imposta e gli interessi richiesti dall'Agenzia in caso di compensazione di un credito inesistente o non spettante pur in presenza di visto sulla dichiarazione sarebbero comunque dovuti dal soggetto "vistato": che, anzi, ne ha fruito indebitamente. Che poi, il beneficiario di questa copertura assicurativa coincida spesso e volentieri con lo stesso soggetto (contribuente) che ha chiesto il visto pur sapendo di non averne diritto (in quanto è lui che tiene materialmente le scritture contabili) è questione che le compagnie assicuratrici e l'agenzia delle Entrate, presto o tardi, dovranno affrontare. Andranno anche chiariti i dubbi operativi quando la dichiarazione Iva è sottoscritta da chi esercita il controllo contabile: possibile alternativa (per le società di capitali) al visto di conformità. In particolare, occorre comprendere se in questo caso gli adempimenti richiesti (per esempio istanza e copertura assicurativa) siano superflui, essendo sufficiente la natura dell'incarico rivestito. Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli è punita con la sanzione da 258 a 2.582 euro, salvo provvedimenti ulteriori in caso di violazioni gravi o ripetute.
OBBLIGO DI TUTELA
Per l'assistenza fiscale
La copertura assicurativa deve essere riferita all'assistenza fiscale con apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni.
Massimale adeguato
Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei clienti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. Comunque non può essere inferiore a 1.032.913,80 euro.
Niente franchigie
L'assicurazione non può contenere franchigie o scoperti perché non garantiscono la totale copertura dei danni subiti dal contribuente, a meno che la società assicuratrice non si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, con facoltà di rivalersi sull'assicurato.
Per cinque anni
La polizza deve garantire il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Per tutte le dichiarazioni
Gli assicurati possono apporre il visto di conformità su tutte le dichiarazioni fiscali: la polizza non può indicare un modello di dichiarazione specifico.
Per gli associati
Il professionista che lavora in uno studio associato può anche usare la polizza dello studio per i rischi professionali, purché preveda una copertura assicurativa per l'assistenza fiscale a garanzia dell'attività prestata da ogni singolo professionista.
Fonte - Il Sole 24 ore
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